Accesso civico e accesso civico generalizzato
| SERVIZIO | ACCESSO CIVICO E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO |
| DISCIPLINA | La materia è regolata dall’art. 5, comma 1, d. lgs. N. 33/2013 e art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 |
| DOVE PUÒ ESSERE PRESENTATA LA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO |
La richiesta di accesso civico semplice o generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nominato presso il Ministero della Giustizia. L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., compilando il Modulo richiesta accesso civico al RPCT, ed inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica: responsabileprevenzione@giustiziacert.it In caso di accoglimento, l’amministrazione entro 30 giorni procede all’inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell’istanza presentata. Nei casi di ritardo o mancata risposta, l’istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, il Segretario generale dell’ANAC, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. |
| COSTI | Il rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. |
| COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI |
La richiesta trasmessa a mezzo posta elettronica è valida nei seguenti casi: - se è sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d’identità; - se è trasmessa dall’istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata; - se è sottoscritta mediante la firma digitale; - se l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o attraverso la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi. In riferimento alla prima opzione, l’istanza deve ritenersi validamente proposta quando siano soddisfatte le seguenti condizioni: - che l’istanza di accesso sia stata inviata tramite un indirizzo di posta elettronica certificata o non certificata; - che nel messaggio di posta elettronica sia indicato il nome del richiedente (senza necessità di sottoscrizione autografa); - che sia allegata al messaggio una copia del documento di identità del richiedente. La copia del documento d’identità va allegata anche nei casi di trasmissione con mezzo diverso dalla posta elettronica, con la sola esclusione dell’ipotesi di presentazione a mani che impone l’identificazione del richiedente da parte del dipendente addetto all’Ufficio ricevente. |
| DURATA DELLA PROCEDURA | Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. |