Richiesta di legalizzazione ed apostille

COS'E'

Legalizzazione:
Occorre per gli atti formati in Italia che devono essere fatti valere all’estero e per i quali è prevista la legalizzazione, che consiste nell’attestazione ufficiale della legale qualità della persona che ha apposto una firma in calce ad un atto e della autenticità della firma stessa.

Apostilla:
Ha la stessa natura della legalizzazione ma si ricorre ad essa tra i paesi firmatari della Convenzione dell’Aja del 5/10/1961 per tutti quegli atti da far valere nel territorio degli stati contraenti.

A COSA SERVE

Consiste in una sottoscrizione del Pubblico Ministero:

  • necessaria per conferire validità all’estero a determinate categorie di documenti, in particolare gli atti notarili;
  • apposta su copie di atti e/o certificati la cui firma sia stata apposta da cancellieri del Circondario.

Competenza al rilascio:

  • la Procura della Repubblica nella cui circoscrizione gli atti sono formati esclusivamente per gli atti giudiziari e notarili (atti firmati da notai, funzionari e cancellieri, ufficiali giudiziari, P.R.A.).
  • il Prefetto per altri atti amministrativi: atti firmati da consoli, CCIAA, ufficiali dello stato civile.

Occorre distinguere:

  • Per i paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja occorre l’apposizione della apostille da parte della Procura della Repubblica;
  • Per i paesi che non hanno aderito alla Convenzione dell’Aja occorre la legalizzazione da parte della Procura e, inoltre, il visto da parte del Consolato dello Stato straniero in Italia (che si paga);
  • Per gli atti che vanno in Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda non occorre né legalizzazione né apostille, solo asseverazione.

COME RICHIEDERLE

Presentazione dell’atto da legalizzare, con l’indicazione dello Stato estero ove l’atto medesimo è destinato ad essere prodotto.