Deposito del ricorso per Cassazione
| SERVIZIO | DEPOSITO DEL RICORSO PER CASSAZIONE |
| COS’È | È il deposito materiale del ricorso contro sentenze, ordinanze o altri provvedimenti giurisdizionali, sentenze ed ordinanze emesse dalla Corte di appello e dalla Corte di Assise di Appello. |
| CHI PUÒ RICHIEDERE IL SERVIZIO |
- Gli avvocati delle parti (imputato, parte civile, etc.) - I delegati degli avvocati muniti di delega scritta -Le parti - Il Procuratore Generale o il Pubblico Ministero |
| MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | Tramite procuratore legale o personalmente. |
| COME FUNZIONA |
Ai sensi dell’art. 164, disp. att. c.p.p., le parti devono depositare presso la Cancelleria il ricorso in originale, compreso la documentazione indicata. Dopo il deposito, la cancelleria predispone gli atti susseguenti e inoltra il ricorso alla Corte di cassazione. |
| DOCUMENTAZIONE NECESSARIA |
- Copia originale - Cinque copie per il collegio, - 1 copia per il procuratore generale, - tante copie quante sono le persone a cui l’atto va notificato (ai sensi dell’art. 584 c.p.p.). In caso di omissione, alle copie provvede la cancelleria (art. 164, 3° co., disp. att. c.p.p.). |
| COSTI | Nessuno. Marca da bollo di euro 3,92 nel caso in cui si richieda l’attestazione di avvenuto deposito. |
| TEMPI | Secondo il Codice di Procedura |
| NORMATIVA DI RIFERIMENTO | Art. 584 - art. 606 c.p.p. Artt. 164 - art. 164 3° co. disp. att. c.p.p. Artt. 272 D.P.R. 30.5.2002 n.115 |