Consultazione fascicolo e rilascio copie

SERVIZIO CONSULTAZIONE FASCICOLO E RILASCIO COPIE
COS'È Durante la vita del processo, ai sensi dell'art. 76 delle disp. att. cpc, le parti oi loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti ei documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, previo pagamento dei diritti di cancellazione previsti.
A QUALI DOMANDE/BISOGNI RISPONDE Entrare in possesso delle copie degli atti per gli usi consentiti dalla legge.
CHI PUÒ RICHIEDERE IL SERVIZIO Le parti oi loro difensori muniti di procura.
PREREQUISITI PER L'ACCESSO Per ritirare il proprio fascicolo a norma dell'articolo 169 del codice, la parte deve fare istanza con ricorso al giudice istruttore. Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal cancelliere nel fascicolo d'ufficio.
NECESSITA' DI ASSISTENZA LEGALE Non necessaria
COME FUNZIONA

Occorre presentare domanda finalizzata ad ottenere il rilascio delle copie degli atti giudiziari, che devono essere esattamente individuati dal richiedente, specificando il numero e l'anno di iscrizione a ruolo del procedimento. La domanda presentata da parti terze deve ricevere l'autorizzazione del giudice.

Le copie possono essere:

- Semplici, ovvero richieste allo scopo di conoscere il contenuto dell'atto, tipicamente per motivi di studio. Le copie così ottenute non hanno alcun valore legale mancando della certificazione di conformità all'originale apposta dalla cancelleria.

- Autentiche, ovvero munite della certificazione di conformità all'originale e quindi aventi lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia (sono richieste per poter procedere alla notifica degli atti e dei provvedimenti o per poter utilizzare gli stessi in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche).

- In forma esecutiva, ovvero rilasciate con apposizione della cosiddetta "formula esecutiva" da parte del cancelliere nel caso di sentenze e altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria definitivi oa cui il giudice stesso o la legge riconoscano l'esecutorietà (cioè la possibilità di procedere all'esecuzione forzata); tale copia può essere richiesta, in una sola volta, solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori; ulteriore copia originale può essere richiesta, in caso di necessità, dalla parte interessata al capo dell'ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento, il quale provvede con decreto.

La consultazione è fisicamente consentita solo nella Cancelleria Civile della sezione competente, ove deve avvenire anche la richiesta.

La copia degli atti si richiede attraverso istanza in carta semplice da depositare presso la cancelleria della stazione competente.

NB si ricorda che il sistema di in area civile (SICID) è consultabile anche on-registrazione, da tutti i soggetti "abilitati esterni" (avvocati, CTU, ecc.) che ne hanno diritto, purché dotati di punto di accesso al sistema. Gli avvocati possono estrarre copia o duplicato informatico direttamente online dal fascicolo telematico; tali copie sono rilasciate gratuitamente.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA Documento di identità in corso di validità.
MODULISTICA Per consultare i fascicoli non sono necessarie particolari modalità, mentre per la richiesta di copia è necessario utilizzare la Modulistica specifica della cancelleria.
COSTI La visualizzazione del fascicolo non ha costi. Il rilascio di copia è subordinato al pagamento dei diritti di cancellazione dovuti, che in caso di urgenza sono triplicati (si vedono le relative tabelle diritti di copia) Il rilascio di copia per via telematica invece è contestuale e non soggetto ai diritti di cancellazione.
TEMPI

La visualizzazione degli atti, salva per i fascicoli archiviati, è contestuale.

Le copie senza diritti di urgenza vengono rilasciate in un tempo non inferiore ai tre giorni lavorativi.

Le copie urgenti vengono rilasciate in un tempo massimo di due giorni lavorativi (escluso il giorno della prenotazione), con triplicazione dei diritti dovuti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 76 disp. att. cpc